Comunitą alloggio per anziani
   

Comunità Alloggio Per Anziani

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Informazioni
Regolamento
Regolamento

Villa Marciano
Regolamento Interno

COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI

Villa Marciano

Via Casilina n° 106 03030 Roccasecca (FR)

Tel . 0776/590040-567104-3384408025

REGOLAMENTO INTERNO

PRESENTAZIONE

La Comunità Alloggio Villa Marciano sorta per volontà dei fratelli Marciano ha lo scopo di portare un contributo al problema socio - assistenziale delle persone anziane dando loro una possibilità di vita comunitaria - familiare. La persona anziana, dopo anni di lavoro e sacrifici, avendo acquisito nei confronti della società e della famiglia innumerevoli benemerenze, ha tutti i diritti ad una vita serena, tranquilla, decorosa.
La persona anziana nel massimo rispetto della propria personalità e della propria libertà, lasciando per cause diverse, l’ambiente familiare deve trovare nella comunità una maggiore protezione e sicurezza sia materiale sia morale. La direzione della Comunità Alloggio Villa Marciano per meglio realizzare ciò ha formulato questo regolamento.

Roccasecca Ottobre 2005

REGOLAMENTO

Pratiche Ingresso

ART . 1

La Comunità Alloggio Villa Marciano da ospitalità a persone d’ambo i sessi e a coniugi in età pensionabile e solo se autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

ART . 2

Per essere ospitati è necessario inoltrare domanda alla Direzione e firmare, per presa di conoscenza ed integrale accettazione, il regolamento.

ART . 3

La Direzione, esaminata la domanda – non appena si presenti la possibilità di accettazione – ( compatibilmente con la capienza della Casa) invita la persona interessata (o alla coppia di coniugi richiedenti) a prendere visione dell’alloggio che sarà loro messo a disposizione. A parità di data nella presentazione di diverse domande – è lasciata alla direzione della Casa – la facoltà di scelta tra più richiedenti.

ART . 4

Il richiedente, se la sistemazione è di suo gradimento, dovrà procurarsi un certificato medico ed esibire il referto schermografico. Se dall’esame dei documenti risulterà che il richiedente è in condizioni fisiche e psichiche tali da poter convivere in una comunità, egli sarà invitato a fornire alla Direzione i dati necessari per la compilazione della scheda anagrafica e verrà accolto.

ART . 5

L’Ospite, all’atto dell’ingresso, dovrà disporre di un corredo personale sufficiente e decoroso.

ART . 6

La Direzione ha la facoltà di trasferire l’ospite in un alloggio diverso da quello prescelto ed assegnato all’atto dell’ingresso. Il nuovo alloggio potrà anche essere separato dal nucleo centrale della Casa – pur facendo parte delle sue pertinenze. Il trasferimento di alloggio potrà avvenire in forza di sopravvenute circostanze che lo rendono consigliabile per il bene comune della collettività e per una sempre migliore convivenza od anche per mutate condizioni fisiche dell’ospite.

ART . 7

Per un reciproco interesse la Direzione si riserva un periodo di prova della durata di 15 giorni.

Alloggio

ART . 8

E’ fatto divieto di portare con sé i propri mobili essendo la Casa già arredata.

ART . 9

L,ospite al ricevimento della chiave dell’alloggio, si impegna a osservare le regole d’igiene dell’ambiente, mantenendo in perfetto ordine l’alloggio stesso e consentendo al personale di servizio, e a qualsiasi altra persona incaricata dalla Direzione, di entrarvi per provvedere alle pulizie, controlli, riparazioni.

ART . 10

L’ospite è tenuto a risarcire all’Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

ART . 11

L’ospite, in caso si assentasse anche per pochi giorni, dovrà depositare in Direzione la chiave della stanza.

ART . 12

E’ fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per un eriodo brevve, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia con l’Ospite.

ART . 13

La Direzione potrà disporre dell’Alloggio, di pieno diritto e senza che siano necessarie formalità giudiziarie:
quando l’Ospite ha regolarmente disdetto l’alloggio;
dopo 15 giorni da suo decesso;
quando l’Ospite ha lasciato l’alloggio da più di 30 giorni senza averne data comunicazione e giustificatala sua assenza;
quando l’Ospite, per due mensilità successive, non abbia pagato la retta concordata. Questa condizione deve considerarsi “clausola risolutiva espressa” dall’instaurato rapporto.

ART . 14

Il vitto è a richiesta.

ART . 15

La colazione, il pranzo e la cena sono serviti in sala da pranzo. Qualora un’Ospite volesse essere servito per il pranzo e la cena in stanza dovrà versare un supplemento per il servizio il cui ammontare sarà concordato con la Direzione.

ART . 16
L a Direzione può invitare un’Ospite a farsi servire i pasti in stanza al fine di non mettere a disagio gli altri Ospiti .

Retta

ART . 17

L’Ospite è tenuto a versare la retta mensile anticipatamente ed a saldare le spese extra addebitate.

ART . 18

La retta iniziale sarà modificata ad ogni variazione del costo della vita di gestione .

ART . 19

La retta da diritto a godere del vitto , dell’alloggio, del bucato e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dalla Direzione .

ART . 20

L’Ospite e in caso di suo decesso i legittimi eredi, devono continuare a pacare la retta fino a che non abbiano consegnata la chiave della stanza alla Direzione. Il mancato versamento per due mensilità successive della retta anticipata concreta grave inadempienza e varrà, per tanto, quanto previsto dalla lettera d) del precedente art . 13.

Orari

ART . 21

L’Ospite gode della massima libertà, nel rispetto però dei precetti della legge morale e delle norme della civile convivenza. Egli può entrare, uscire e ricevere visite; dovrà evitare soltanto di recare disturbo agli altri ospiti. Non sono consentite visite durante gli orari di riposo.

ART . 22

L’Ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari :

nei locali comuni dalle ore 22:30 alle ore 7:00
in stanza e nei corridoi dalle ore 13:30 fino alle ore 15:30 e dalle ore 21:00 fino alle ore 7:00

Assistenza Malattie

ART . 23

Ogni ospite conserva il diritto di scegliere il proprio medico di fiducia e di usufruire dell’assistenza malattia di tipo domiciliare.

ART . 24

In caso di malattia in forma lieve e a breve decorso, l’Ospite riceverà le cure appropriate nella propria stanza. In caso di improvviso aggravamento di malattia dell’ospite, i parenti indicati nella scheda di domanda saranno tenuti alla dovuta e necessaria assistenza.

ART . 25

Qualora, a giudizio del medico, la malattia richiedesse assistenza ospedaliera, la direzione avviserà con sollecitudine i familiari affinchè provvedano in merito. Ove venisse meno l’interessamento di questi, sarà la Direzione stessa a prenderne l’iniziativa. In questo caso le spese relative sono a carico dell’interessato .

Servizi Vari

ART . 26

Il servizio telefonico è centralizzato; non sono ammesse installazioni individuali.

ART . 27

L’Ospite che usa l’apparecchio audiovisivo personale, dovrà tenere conto di quanto previsto all’art. 22 per quanto concerne il silenzio.

Rapporti con il Personale

ART . 28

L’Ospite:

a) non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale
programma di servizio e non deve fare pressioni sul personale stesso con
mance ed omaggi;

b) deve instaurare con il personale un rapporto di reciproca comprensione e di
reciproco rispetto nel modo di parlare e di trattare;

c) nel caso in cui avesse da fare delle richieste straordinarie o da segnalare inadempienze nel servizio si può rivolgere alla Direzione.

Norme di Interesse Generale

ART . 29

L’Ospite dovrà adeguarsi alle decisioni della Direzione nell’interesse generale della comunità.

ART . 30

All’Ospite è proibito :
1) installare davanti alle finestre qualsiasi tenda di un modello non autorizzato
dalla Direzione.
2) Utilizzare ferri da stiro, fornelli a spirito o a gas nonché altri apparecchi che
siano pericolosi o che possano disturbare gli altri ospiti;
3) Gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre, nel giardino o nel cortile;
4) Vuotare nel water , bidè o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura,
tale da otturare o nuocere al buon stato delle condutture;
5) Fumare nei locali dove è vietato;
6) Uscire di stanza con abbigliamento trasandato.

ART . 31

L’Ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può recare disturbo ai vicini di stanza come sbattere la porta, sollevare rumorosamente tapparelle, trascinare le sedie, battere i tacchi.

ART . 32

È rigorosamente vietato asportare dalla sala da pranzo stoviglie, posate ed ogni altra cosa che costituisce il corredo della sala stessa.

ART . 33

La Direzione non assume responsabilità alcuna per i valori conservati nelle stanze degli ospiti; declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa, agli ospiti od alle loro cose. Sia per infortuni che per danni procurati all’ospite da terzi o dall’Ospite procurati ad altri, cosi come pure per danni derivati da infortuni o da qualunque altro evento casuale, si provvede mediante apposita, separata polizza assicurativa.

Dimissioni ed Allontanamento Dell’Ospite

ART . 34

L’Ospite può recedere dalla convenzione stipulata con il preavviso di 15 giorni.

ART . 35

La Direzione può allontanare l’Ospite dopo il secondo ammonimento e col preavviso di 15 giorni qualora questi :

 

a) tenga una cattiva condotta morale;
b) sia di grave disturbo agli altri ospiti;
c) sia moroso nel pagamento della retta ;

FIRMA


 
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